L’8 aprile 2021 la Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo si è pronunciata sulla delicata questione dell’obbligo delle vaccinazioni dei bambini.
Dopo aver letto alcune testate giornalistiche italiane che dichiaravano: “La Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo afferma che l’obbligo delle vaccinazioni non rappresenta una violazione dei diritti umani” visto il delicato momento che stiamo affrontando con il COVID ritengo utile chiarire l’interpretazione data dalla Corte EDU su questo delicato problema.
I fatti: da dove nasce il caso “Obbligo vaccinazioni sui bambini”
Il tutto trae origine da sei ricorsi e, riguarda l’obbligo legale di vaccinare i bambini contro malattie ben note alla scienza medica e le conseguenze per i richiedenti di non conformità ad essa.
La prima domanda è stata presentata da un genitore per proprio conto, lamentando di essere stato multato per non aver vaccinato debitamente i figli in età scolare.
Le altre domande sono state presentate dai genitori per conto dei loro figli minorenni dopo che era stato loro negato il permesso di iscriverli alle scuole materne o agli asili nido in quanto non risultavano vaccinati.
Come prevede la corte i richiedenti avevano già fatto ricorso nei tribunali interni
I ricorrenti si sono rivolti alla Corte dopo aver impugnato senza successo nei tribunali interni i provvedimenti emessi dalle autorità amministrative della Repubblica Ceca, lamentando una violazione degli Artt. 8, 2 del Protocollo 1, della Convenzione Europea dei Diritti Dell’Uomo.
L’ART. 8 DELLA CEDU – Diritto al Rispetto della vita privata e familiare:
L’Art. 8 della Convenzione Europea dispone:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare del suo domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE
La Grande Camera ha concluso sostenendo che in questo caso specifico, (trattandosi di proteggere la salute dei bambini) non c’è stata violazione dell’art. 8 della Convenzione giustificando questa decisione con la seguente motivazione (qui riassunta): una restrizione (del diritto sancito dall’art. 8 della CEDU), sotto forma di obbligo vaccinale, può essere giustificata, allo scopo di “proteggere la salute di tutti i membri della società, in particolare di quelli particolarmente vulnerabili da determinate malattie”.
La sentenza inoltre specifica che: la strategia vaccinale obbligatoria risponde all’urgente necessità sociale di proteggere la salute individuale e pubblica da malattie ben note della medicina e per evitare qualsiasi tendenza a Abbassare il tasso di immunizzazione infantile.
La Politica di vaccinazione obbligatoria è compatibile con l’interesse dei minori
la Politica di vaccinazione obbligatoria è compatibile con l’interesse dei minori, da considerare allo stesso tempo individualmente e come gruppo, e chiedendo che ogni bambino sia protetto contro le malattie gravi attraverso la vaccinazione.
Nell’arrivare a queste conclusioni i Giudici hanno preso in considerazione i seguenti fattori:
( a) Il margine di apprezzamento dello Stato
– si è riscontrato che il predetto margine era ampio per i seguenti motivi:
– non erano state somministrate vaccinazioni contro la volontà dei richiedenti, né avrebbero potuto essere, in quanto la conformità non avrebbe potuto essere imposta con la forza ai sensi del diritto interno pertinente.
– esisteva un consenso generale tra le parti contraenti, fortemente sostenuto da organismi specializzati internazionali, sul fatto che la vaccinazione era uno degli interventi sanitari di maggior successo ed efficaci in termini di costi e che ogni Stato dovrebbe mirare a raggiungere il massimo livello possibile di vaccinazione.
Non vi è stato consenso su un unico modello di vaccinazione infantile
– tuttavia, non vi è stato consenso su un unico modello di vaccinazione infantile, ma piuttosto su uno spettro di politiche, che vanno da una politica interamente basata sulla raccomandazione, attraverso quelle che hanno reso obbligatorie una o più vaccinazioni, a quelle che rendevano obbligatorio garantire la vaccinazione completa dei bambini.
L’approccio più prescrittivo della Repubblica ceca era stato condiviso da tre dei governi interveniente ed era stato recentemente seguito da diversi altri Stati membri a causa della diminuzione della vaccinazione volontaria e della conseguente diminuzione dell’immunità di gregge.
– la natura sensibile dell’obbligo vaccinale infantile non si limitava alla prospettiva di coloro che non erano d’accordo con questo dovere, ma comprendeva anche il valore della solidarietà sociale, con lo scopo di proteggere la salute di tutti i membri della società.
In particolare di quelli che erano particolarmente vulnerabili rispetto a determinate malattie e per conto dei quali al resto della popolazione è stato chiesto di assumersi un rischio minimo sotto forma di vaccinazione.
– come affermato in precedenza, le questioni relative alla politica sanitaria rientravano nel margine di apprezzamento delle autorità nazionali che si trovavano nella posizione migliore per valutare le priorità e le esigenze sociali.
La questione da determinare non era se fosse stata adottata una politica diversa e meno prescrittiva, come in altri Stati europei. Si trattava piuttosto di stabilire se, nel raggiungere il particolare equilibrio come avevano fatto, le autorità ceche fossero rimaste entro il loro ampio margine di apprezzamento in questo settore.
(b) Urgente necessità sociale e motivi pertinenti e sufficienti
Un approccio obbligatorio alla vaccinazione ha rappresentato la risposta delle autorità all’urgente necessità sociale di proteggere la salute individuale e pubblica dalle malattie in questione.
Di evitare qualsiasi tendenza al ribasso del tasso di vaccinazione infantile.
Le predette motivazioni sono state considerate ragioni pertinenti e sufficienti.
Oltre alla pesante logica della sanità pubblica, al consenso generale tra gli Stati e ai relativi dati degli esperti, la Corte ha anche tenuto conto della questione dell’interesse generale dei minori.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, in tutte le decisioni riguardanti i minori i loro migliori interessi erano di fondamentale importanza; ciò riflette l’ampio consenso espresso in particolare nell’articolo 3 della Convenzione sui diritti del bambino.
Ne consegue che gli Stati hanno l’obbligo di mettere al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo gli interessi del minore, nonché quelli dei bambini in quanto gruppo.
Per quanto riguarda l’immunizzazione, l’obiettivo dovrebbe essere quello di proteggere ogni bambino da gravi malattie; ciò è stato ottenuto, nella maggior parte dei casi, dai bambini che hanno ricevuto l’intero programma di vaccinazioni durante i primi anni.
Coloro ai quali tale trattamento non poteva essere somministrato erano indirettamente protetti da malattie contagiose finché nella loro comunità veniva mantenuto il livello richiesto di copertura vaccinale.
Vale a dire che la loro protezione proveniva dall’immunità di gregge.
Pertanto, quando una politica di vaccinazione volontaria non è stata considerata sufficiente per raggiungere e mantenere l’immunità di gregge, o tale immunità non era pertinente a causa della natura della malattia, potrebbe ragionevolmente essere introdotta una politica di vaccinazione obbligatoria al fine di raggiungere un livello adeguato di protezione contro le malattie gravi.
Sulla base di tali considerazioni, la politica sanitaria dello Stato convenuto era quindi coerente con l’interesse dei minori.
c) Proporzionalità
In primo luogo, la Corte ha esaminato le caratteristiche pertinenti del sistema nazionale:
– l’obbligo vaccinale riguardava dieci malattie contro le quali la vaccinazione era considerata efficace e sicura dalla comunità scientifica.
– anche se obbligatorio, l’obbligo vaccinale non era assoluto e consentiva esenzioni sia per controindicazione permanente che per motivi di coscienza.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le circostanze di ogni singolo caso dovevano essere valutate rigorosamente.
La legge Ceca prevede due esenzioni all’obbligo di vaccinazione sui bambini
Tuttavia, nessuna delle ricorrenti aveva basato le proprie difese su nessuna delle due esenzioni previste dalla legge Ceca.
– il rispetto dell’obbligo vaccinale non poteva essere imposto direttamente, ma, come per le disposizioni prese negli Stati intervenuti, la multa è stata applicata indirettamente attraverso l’applicazione di sanzioni.
Nella Repubblica ceca, la sanzione è stata moderata e, consistente in un’ammenda amministrativa.
Nel caso della prima ricorrente, l’importo applicato era quello del minimo e, non poteva essere considerato eccessivamente duro o oneroso.
Per quanto riguarda i candidati, la loro mancata ammissione alla scuola materna mirava a salvaguardare la salute dei bambini piccoli ed era quindi essenzialmente di natura protettiva piuttosto che punitiva.
L’obiettivo era di salvaguardare la salute dei più piccoli
– le garanzie procedurali erano previste dal diritto interno e le ricorrenti avevano potuto fare ricorso a mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari.
– l’approccio legislativo adottato ha permesso alle autorità di reagire con flessibilità alla situazione epidemiologica e agli sviluppi della scienza medica e della farmacologia.
– non era stata dimostrata alcuna questione sull’integrità del processo decisionale o sulla trasparenza del sistema interno.
– per quanto riguarda la sicurezza, riconoscendo rischi molto rari ma indubbiamente molto gravi per la salute di un individuo, la Corte ha ribadito l’importanza delle precauzioni necessarie prima della vaccinazione, compreso il monitoraggio della sicurezza dei vaccini in uso e il controllo di eventuali controindicazioni in ogni singolo caso.
Il sistema legale interno non è stato messo in discussione
Per ciascuno di questi aspetti, non vi era motivo di mettere in discussione l’adeguatezza del sistema interno.
Inoltre, è stato concesso un certo margine di manovra per quanto riguarda la scelta del vaccino e il calendario vaccinale.
– sebbene, come proposta generale, la disponibilità di un indennizzo in caso di lesioni alla salute causate dalla vaccinazione fosse rilevante ai fine di valutare complessivamente un sistema di vaccinazione obbligatoria.
La questione non ha potuto avere un significato decisivo nel contesto dei presenti ricorsi in quanto, non erano stati somministrati vaccini.
Inoltre, le ricorrenti non avevano sollevato la questione nel procedimento interno e, per la maggior parte di esse, i fatti erano avvenuti in un momento in cui era disponibile un risarcimento ai sensi del diritto interno.
Sull’obbligo di vaccinazione per i bimbi era già previsto il risarcimento interno
In secondo luogo, il Tribunale ha proceduto ad esaminare l’intensità della contestata ingerenza nel godimento del diritto delle ricorrenti al rispetto della vita privata:
– per quanto riguarda il primo ricorrente, l’ammenda amministrativa inflittagli non era stata eccessiva nelle circostanze attuali e non vi erano state ripercussioni sull’istruzione dei suoi figli.
– per quanto riguarda gli altri candidati, la loro esclusione dalla scuola materna ha comportato la perdita di un’importante opportunità di sviluppare la propria personalità e di iniziare ad acquisire capacità sociali e di apprendimento in un ambiente formativo e pedagogico.
Tuttavia, questa era stata la diretta conseguenza della scelta dei genitori di non rispettare l’obbligo vaccinale, il cui scopo era quello di proteggere la salute, in particolare in quella fascia di età.
Inoltre, la possibilità di frequenza alla scuola materna di bambini che non potevano essere vaccinati per motivi medici dipendeva da un tasso di vaccinazione molto elevato tra gli altri bambini contro le malattie contagiose.
Non si può quindi considerare sproporzionato che uno Stato obblighi alla vaccinazione infantile
Non si può quindi considerare sproporzionato che uno Stato obblighi coloro per i quali la vaccinazione rappresentava un rischio per la salute a distanza ad accettare questa misura protettiva universalmente praticata, come una questione di obbligo giuridico e in nome della solidarietà sociale, per il bene del piccolo numero di bambini vulnerabili che non hanno potuto beneficiare della vaccinazione.
Il legislatore ceco aveva quindi potuto validamente e legittimamente compiere questa scelta, che era pienamente coerente con la logica della tutela della salute della popolazione.
La disponibilità fittizia di mezzi meno invadenti a tal fine, come suggerito dalle ricorrenti, non ha sminuito tale constatazione.
Inoltre, le ricorrenti non erano state private di ogni possibilità di sviluppo personale, sociale e intellettuale, anche se con sforzi e spese supplementari da parte dei genitori.
Le conseguenze erano state limitate nel tempo in quanto la loro successiva ammissione alla scuola primaria non era stata influenzata dal loro status vaccinale.
In conclusione, le misure denunciate dalle ricorrenti, valutate nell’ambito del sistema nazionale, avevano un ragionevole rapporto di proporzionalità con gli obiettivi legittimi perseguiti dallo Stato convenuto, che non avevano superato il suo margine di apprezzamento, attraverso l’obbligo vaccinale. Essi potrebbero quindi essere considerati “necessari in una società democratica”.
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Conclusioni: Ritengo opportuno evidenziare che questa sentenza non ha detto che in assoluto l’obbligo dei vaccini non rappresenta una violazione dell’art. 8, vi invito pertanto a leggere il breve riassunto considerato che la sentenza è lunga 108 pagine.
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Se in particolare ti interessa questo argomento ti consiglio questo altro articolo: “La Risoluzione Europea del 27/01/2021 sulle vaccinazioni Covid”